L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla tassazione delle pensioni Inps percepite da un contribuente residente in Cina. La questione, sollevata da un interpello n. 179 del 1° ottobre 2026, riguardava il trattamento fiscale di una pensione erogata a un titolare di pensione Inps che aveva trasferito la propria residenza nella Repubblica Popolare Cinese.
Il contribuente, residente in Cina e con un rapporto di lavoro svolto esclusivamente alle dipendenze di datori di lavoro privati, ha contestato l’applicazione dell’Irpef in Italia. Si basava sull’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni tra Italia e Cina, che prevede che le pensioni pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego privato siano imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha ribaltato questa interpretazione, facendo leva sul principio di territorialità previsto dall’articolo 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e dall’articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR. Quest'ultimo stabilisce una presunzione assoluta: le pensioni e gli assegni assimilati corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nazionali di soggetti non residenti, sono considerati prodotti nel territorio italiano.
La decisione dell’Agenzia delle Entrate si basa sull'articolo 169 del TUIR, che sancisce la prevalenza dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni rispetto alle leggi nazionali. La risoluzione dell’interpello ha quindi definito in modo definitivo il contrasto interpretativo tra le regole del settore privato e la previdenza obbligatoria di Stato.